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Martedì anche 15-17
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concerne esclusivamente stati, qualità personali e fatti di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza e può essere rilasciata solo se da presentarsi ad una Pubblica Amministrazione.
Non può concernere dichiarazioni di impegno con le quali si manifesti la volontà di fare o non fare qualcosa in futuro.
Non può essere utilizzata per le procure: non si può delegare persona a rappresentare nella decisione anche se rivolte ad una Pubblica Amministrazione, mentre è ammessa per le deleghe.
La validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà permane finchè non mutano i fatti oggetto di dichiarazione.
L’autentica della sottoscrizione di dichiarazioni da produrre ad Enti che svolgono servizi di pubblica necessità può essere effettuata direttamente dai dipendenti incaricati e legittimati a ricevere l’atto o allegando la fotocopia del documento d’identità.
La dichiarazione può essere resa anche da non residenti. Coloro che intendono rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere maggiorenni. Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dall’esercente la potestà o dal tutore; per gli interdetti, la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato con l’assistenza del curatore.
Documento di identità valido (costituiscono validi documenti di identificazione: la patente di guida, il passaporto, il libretto di porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da pubbliche amministrazioni a loro dipendenti, i libretti di pensione, etc.)
La dichiarazione sostitutiva è esente dall’imposta di bollo, mentre è sottoposta al bollo l’autenticazione della sottoscrizione del richiedente.