Descrizione
A seguito della delibera regionale 222/2023, è fatto obbligo di registrazione o accatastamento semplificato per gli impianti a biomassa sotto i 10kw.
Si ricorda che dall’inizio del mese di ottobre il personale di Arrr potrà verificare l’effettivo accatastamento degli impianti a biomassa inferiori a 10 kW.
Infatti, da marzo 2023, è entrato in vigore l’obbligo di accatastamento dei generatori di calore alimentati a biomasse con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW presenti nelle abitazioni di tutto il territorio toscano.
Tale obbligo riguarda sia gli impianti nuovi che quelli esistenti, secondo due diverse modalità:
- nel caso in cui l'impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023, è il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'accatastamento semplificato disponibile online sul portale SIERT al seguente indirizzo: https://www.siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php?mn=2&stmn=18
- se invece l'impianto è stato installato dopo il 15 marzo 2023, l'accatastamento sarà a cura del manutentore/installatore, tramite una diversa procedura direttamente dal portale SIERT. È necessario assicurarsi che il manutentore/installatore rilasci la ricevuta di accatastamento, da conservarsi attentamente.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, compilando il modello disponibile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/dichiarazione_sostitutiva.pdf ed inviare una mail a questo indirizzo esonerobiomasse@regione.toscana.it, con allegato il documento di identità (fronte/retro).
Per chiarire eventuali dubbi o per chi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, è attivato il numero telefonico 800151822 a cui è possibile chiedere informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR.
N.B.:
nel caso di futuri controlli, laddove l'impianto non risultasse in regola, la delibera prevede comunque la possibilità di procedere, senza incorrere in sanzioni, all'accatastamento entro e non oltre 30 giorni dalla data del controllo.
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Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2023, 15:01