Descrizione
Il 3 agosto 2026 sono scadute le carte d'identità cartacee, in conformità alle direttive europee.
Il decreto legge n. 108/2026 ha individuato i casi in cui il documento d’identità cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale, unicamente per alcuni servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati.
In nessun caso il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.
I casi in cui la carta di identità cartacea conserva la sua efficacia in ambito nazionale sono i seguenti:
- nei rapporti contrattuali, pubblici e privati, stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità in formato cartaceo sia stata utilizzata ai fini della identificazione delle parti contraenti; in tali casi, fino alla data di sua naturale scadenza, il documento cartaceo può ancora essere utilizzato per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- per l'esercizio di diritti fondamentali (es: accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; ritiro della corrispondenza; notifica di atti giudiziari; ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione), nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, fino al 31 gennaio 2027 a condizione che il documento non scada prima di tale data.
Si ribadisce, quindi, che dal 3 agosto 2026 non sarà più possibile rlasciare carte di identità cartacee in emergenza.
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Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026, 08:26