Descrizione
Gli avvocati possono richiedere autonomamente 13 tipologie di certificati relativi a cittadini iscritti all’ANPR, per svolgere investigazioni difensive o far valere un diritto in sede giudiziaria.
Si informa la S.V. che il 22 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che consente agli awocati iscritti nel relativo Albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre2012,n.247, di usufruire dei servizi resi disponibili dall'ANPR per richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite I'ANPR.
È possibile richiedere 13 tipologie di certificati:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.
La richiesta di accesso al nuovo servizio di APNR è consentita previa identificazione digitale dell’avvocato e presuppone la verifica dell’iscrizione del richiedente al citato Albo tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) alla quale sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense sopracitato sono collegati.
Il certificato è reso immediatamente disponibile all’avvocato che lo ha richiesto nell’area dedicata del portale ANPR ed è rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Per accedere, è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. Il sistema verificherà tramite interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Consiglio Nazionale Forense l’effettiva iscrizione dell’utente. Si possono emettere massimo 30 certificati al giorno.
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Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024, 12:43