Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Servizio attivo

Ultima modifica 11 aprile 2024

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Municipium

A chi è rivolto

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 82/2009, i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, che erogano servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, nonché gli operatori individuali che erogano servizi di assistenza domiciliare possono presentare istanza di accreditamento al comune nel cui territorio hanno la sede operativa o presso il quale sono domiciliati (nel caso degli operatori individuali). L’accreditamento rilasciato dal Comune non ha scadenza e permette di conseguire l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti su tutto il territorio regionale (art. 2 L.R. 82/2009).

I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona disciplinati dalla L.R. 82/2009 sono:

  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attivita' socio assistenziale;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attivita' socio sanitaria per non autosufficienti;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attivita' socio educativa;
  • Assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante);
  • Altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o Teleassistenza, Distribuzione pasti e/o Lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc.).
Municipium

Come fare

L’istanza di accreditamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR.

  1. Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona erogati da organizzazioni

Una volta scelto il codice attività "88.10R - Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Art.7 LR 82/2009)", è necessario selezionare l'opzione "Accreditamento" e compilare la modulistica proposta.

  1. Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti)

Una volta scelto il codice attività "88.11R - Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali - Assistente familiare", è necessario selezionare l'opzione "Accreditamento" e compilare la modulistica proposta.

Municipium

Cosa serve

I requisiti specifici per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009 sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.

Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  1. Elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
  2. Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  1. Elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità̀ di erogazione dei servizi;
  2. Elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità̀ di esigenze eterogenee fra loro;
  3. Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

 

Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  1. Dati anagrafici dell'operatore;
  2. Formazione ed esperienze in campo assistenziale. L'operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.
Municipium

Cosa si ottiene

La modulistica da compilare e allegare alla domanda è reperibile direttamente sul portale STAR, conseguentemente all’attivazione del relativo procedimento.

Iter procedura

Ai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, nonché agli operatori individuali che presentano istanza di accreditamento, viene trasmessa una ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza e, dopo la verifica delle dichiarazioni rese nella domanda, viene rilasciato l’accreditamento che decorre dalla data di deposito della documentazione.

 

Elenco operatori accreditati

In virtù dell'art. 7, co. 5, della L.R. 82/2009, così come novellato a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 45/2023, il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.

L'elenco contiene i dati anagrafici (ragione sociale o nome e cognome), i riferimenti dell'istanza di accreditamento, la data del provvedimento di accreditamento e, per gli operatori individuali che hanno espressamente consentito, il numero di telefono/cellulare e l'indirizzo e-mail.

La possibilità di esprimere l'autorizzazione nei confronti del comune ad utilizzare i propri riferimenti telefonici ed e-mail è stata implementata sul Sistema telematico di accettazione regionale (STAR) solo agli inizi del mese di dicembre 2023. Gli operatori individuali che hanno presentato istanza di accreditamento precedentemente e che volessero esprimere il consenso affinché tali dati vengano inseriti nel suddetto elenco debbono presentare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando il portale telematico STAR. Una volta scelto il codice attività "88.11R - Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali", è necessario selezionare l'opzione "Variazione", attivare l'endoprocedimento "OPERATORI INDIVIDUALI - Aggiunta dati di contatto MOD 5" e infine compilare la modulistica proposta.

L'elenco aggiornato degli operatori accreditati è allegato in fondo alla pagina

Costi

Due marche da bollo da € 16,00, una per l'istanza e l'altra per il rilascio dell'atto di accreditamento, da presentare congiuntamente e assolte mediante annullamento e conservazione degli originali.

I diritti di segreteria da corrispondere sono indicati nella pagina “SUAP”.

Informazioni

Verifica dell’attività svolta

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona erogati da organizzazioni

I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 82/2009, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla D.G.R. n. 245/2021 e ss.mm.ii. La verifica deve essere compiuta entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione, entro il medesimo termine, a pena di decadenza dell'accreditamento, è trasmessa al Comune in modalità telematica, tramite il portale STAR, ai fini del controllo in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti.

A tal proposito, una volta selezionato il codice attività "88.10R - Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Art.7 LR 82/2009)", è necessario selezionare l'opzione "Accreditamento", attivare l'endoprocedimento specifico per ogni diversa tipologia di servizio e compilare la modulistica proposta.

 

Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatore individuale

Gli operatori individuali non debbono effettuare la verifica dell'attività svolta e, pertanto, restano accreditati fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti.

 

Normativa di riferimento

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41;

L.R. 28 dicembre 2009, n. 82 e ss.mm.ii;

D.P.G.R. 11 agosto 2020, n. 86/R;

D.G.R. 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.

Municipium

Tempi e scadenze

30 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza

 

Municipium

Accedi al servizio

Canale fisico:

Municipium

Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
Municipium

Unità organizzativa Responsabile

Municipium

Più informazioni su

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot