Nuove disposizioni per positivi al covid-19

Si riporta la circolare del Ministero della Salute del 1 gennaio 2023 in merito agli interventi in atto per la gestione della circolazione del virus SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 ⇒ Circolare Ministero della Salute Di seguito le nuove re...

Data :

5 gennaio 2023

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Si riporta la circolare del Ministero della Salute del 1 gennaio 2023 in merito agli interventi in atto per la gestione della circolazione del virus SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 ⇒ Circolare Ministero della Salute Di seguito le nuove regole per i positivi a Covid a partire dal 1° gennaio 2023 Per le persone che siano risultate positive a un test Covid, molecolare o rapido, continuano ad essere obbligate a stare in isolamento ma con nuove modalità: • per i casi che, dalla scoperta della positività al Covid, sono sempre stati asintomatici, l’isolamento ora termina dopo 5 giorni dal primo test positivo. Può anche terminare prima dei 5 giorni se si effettua un tampone in farmacia, ambulatorio o ospedale, che risulti negativo • per i casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento anche termina dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla eventuale comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del tampone: significa che, per uscire dalla quarantena, senza sintomi da almeno 2 giorni, non serve più un test ufficiale • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento termina dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo: per le persone a rischio, dunque, il tampone di uscita continua a restare obbligatorio • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo Regole speciali sono state stabilite dal ministro della Salute Orazio Schillaci per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo tampone positivo: queste potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo se sono asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un tampone molecolare o rapido. Quando è ancora obbligatoria la mascherina Al termine dell’isolamento, per tutti i casi visti sopra resta obbligatorio comunque l’uso della mascherina di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio dei sintomi o, per gli asintomatici, dal primo test positivo. Il Ministero raccomanda poi di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Sia l’obbligo di mascherina fino al 10° giorno che la raccomandazione di evitare luoghi affollati e persone fragili possono essere interrotti se si effettua prima un tampone negativo Contatti stretti di positivi al Covid Per i contatti stretti di persone positive al Covid continua ad applicarsi il cosiddetto regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, ma non più fino al 10° giorno: l’autosorveglianza si dimezza e dura solo fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che potrebbero essere ricondotti al Covid, come febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, dolori articolari, brividi o spossatezza, il Ministero raccomanda di sottoporsi subito a un tampone. Misure di isolamento, autosorveglianza e gestione dei contatti Nella stagione invernale 2022-2023, l'individuazione dei casi attraverso i test, l'isolamento dei casi e la ricerca mirata dei contatti continuano ad essere strumenti utili per gestire l’epidemia da SARS- CoV-2, in particolare in contesti in cui è più alto il rischio di un impatto elevato di COVID-19 sui servizi sanitari. Secondo recenti indicazioni OMS22, sarebbe quindi opportuno concentrarsi anche su misure mirate che proteggano le popolazioni vulnerabili. La ricerca dei contatti e l’autosorveglianza dovrebbero prioritariamente essere condotte ed applicate in individui a rischio di malattia grave, contesti ad alto rischio (assistenza sanitaria, case di cura e strutture di assistenza a lungo termine), e in situazioni di maggiore preoccupazione (ad esempio, una variante emergente di interesse o preoccupazione). Si ricorda a tal proposito che nei diversi paesi europei l’isolamento dei casi (raccomandato piuttosto che obbligatorio, con o senza test in uscita) continui ad essere indicato come una delle possibili misure di mitigazione dell’epidemia Per quanto riguarda le misure di mitigazione e controllo che possono essere implementate in ambito scolastico, si rimanda al documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” Dispositivi di protezione individuale, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi  L’utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave. Analogamente, nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti Al momento in Italia l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, secondo quanto disposto con Ordinanza 31 ottobre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022) Tali misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 e sono state estese ad ambulatori e studi medici (GU Serie Generale n 305 del 31-12-2022). Infine, garantire un'adeguata ventilazione negli ambienti chiusi è una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e di altri virus respiratori. Per aspetti tecnici relativi a ventilazione e qualità dell’aria si rimanda al rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” ⇒ Nuove disposizioni per positivi al Covid-19

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